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FOCUS ON Quantico - Fattura elettronica: le novità da gennaio 2022

Fattura elettronica: le novità da gennaio 2022

Le nuove regole riguardano autofatture e operazioni internazionali (procedure per il reverse charge e compilazione dell'esterometro), che a partire dal 2022 dovranno essere gestite obbligatoriamente tramite fatturazione elettronica.

7 dicembre 2021

Quantico - Fattura elettronica: le novità da gennaio 2022

Autofatture e reverse charge

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito alcune importanti modifiche normative per le autofatture. Dal 2022, infatti, la procedura elettronica per l'emissione di autofatture e fatture integrative non sarà più facoltativa, bensì obbligatoria ed esclusiva: dovranno essere tutte trasmesse in formato XML al Sistema di Interscambio (SdI). Sono stati introdotti degli specifici codici Tipo documento per il tracciato XML. Vediamoli insieme:

  • TD16 (integrazione fattura reverse charge interno): è il codice Tipo Documento da utilizzare per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano
  • TD17 (integrazione o autofattura per acquisto servizi dall'estero): è il codice da scegliere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. Il soggetto italiano dovrà emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta con un'annotazione che dichiari totale e imponibile della fattura, aliquota IVA e importo dell'IVA.
  • TD18 (integrazione per acquisto beni intracomunitari): codice da utilizzare in caso di acquisto di beni da soggetto UE, il soggetto italiano deve integrare la fattura con un'annotazione e il versamento dell'IVA sarà a suo carico.
  • TD19 (integrazione/autofattura per acquisto beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972): il codice è da usare nel caso in cui il venditore estero venda beni che sono già nel territorio italiano, emettendo una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta. Il compratore italiano effettuerà l'integrazione tramite l'autofattura.
  • TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture): nel caso in cui l'acquirente italiano non riceva fattura da parte del venditore o la fattura ricevuta contenga errori, dovrà essere utilizzato questo codice. L'autofattura elettronica per mancata ricezione dovrà essere obbligatoriamente trasmessa al SdI dopo quattro mesi dall'operazione (pena sanzione amministrativa). Per le fatture irregolari, l'acquirente dovrà provvedere all'autofattura integrativa entro 30 giorni.

Cambiano le tempistiche per le FE transfrontaliere

Le fatture di vendita verso soggetti esteri dovranno essere emesse entro 12 giorni dall'operazione o, in caso di fattura elettronica differita, entro il 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate.

Per le fatture passive ricevute da soggetti esteri, l'obbligo di emissione di autofattura integrativa sarà entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti di conferma dell'acquisto.

Abrogazione dell'esterometro

L'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni con l'estero farà naturalmente decadere, da gennaio 2022, la necessità di compilazione e invio dei dati tramite esterometro (N.B. l'ultimo invio valido riguarderà i dati del quarto trimestre del 2021). Non sarà quindi più accettato l'invio massivo dei dati a cadenza trimestrale, dovrà invece essere trasmessa al Sistema di Interscambio ogni singola fattura attiva o passiva per operazioni transfrontaliere.

Aggiornamento: rimandata al 1° luglio 2022 l'abolizione dell'Esterometro

Un emendamento del Decreto Fiscale 2022 (DL n. 146/2021) mantiene in vita per altri sei mesi l'Esterometro, il sistema di comunicazione telematica attraverso cui attualmente vengono trasmessi i dati relativi alle cessioni transfrontaliere di beni e servizi.

Per le operazioni realizzate sino al prossimo 30 giugno 2022, potranno ancora essere inviati i dati tramite Esterometro, con la consueta cadenza trimestrale (entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento). Dal 1° luglio 2022 occorrerà invece obbligatoriamente utilizzare il Sistema di Interscambio, trasmettendo al fisco i tracciati XML di integrazione o di autofattura con i tipi documento appositamente individuati (TD17 per i servizi dall’estero, il TD18 per gli acquisti intracomunitari ed il TD19 per acquisti di beni già presenti in Italia).

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