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FOCUS ON Quantico - Nuove norme europee sull'IVA: cosa cambia da luglio 2021

Nuove norme europee sull'IVA: cosa cambia da luglio 2021

Il 20 maggio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che adegua la disciplina IVA sul commercio transfrontaliero alle direttive europee del cosiddetto 'eCommerce Europe VAT Package'.

27 May 2021

Obiettivo generale della normativa è semplificare gli obblighi fiscali per le imprese impegnate, anche solo occasionalmente, nel commercio intracomunitario. I cambiamenti entreranno in vigore dal 1° luglio 2021 e interesseranno le vendite a distanza e il trasporto di beni a privati. Le operazioni eCommerce Business to Consumer (B2C) rientrano nella categoria.

Una delle principali novità è l'introduzione di una soglia unionale di 10.000 €, costituita dall'ammontare annuo delle vendite di beni e/o servizi rivolti al consumatore in tutti i Paesi UE (non ci saranno quindi più soglie per singolo Paese). La soglia è utile a determinare la territorialità del trattamento IVA: se il volume d'affari transfrontaliero intracomunitario risulterà al di sotto di 10.000€, sarà applicato l'imponibile IVA dello Stato del cedente, in caso contrario si applicherà la tassazione prevista dallo Stato di destinazione del bene. Il venditore potrà in ogni caso decidere di identificarsi ai fini IVA in uno o più Paesi di destinazione prima di aver raggiunto la soglia unionale.

Cambiamenti in vista anche per la "vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi": dal 1° luglio sarà abolita la vigente esenzione IVA per i beni di valore inferiore a 22€ importati da Paesi terzi, a cui dovrà essere applicata la tassazione del paese di destinazione.

Per semplificare gli obblighi fiscali sono stati istituiti due regimi IVA speciali a cui le imprese potranno aderire:

  • OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro UE e a un consumatore finale appartenente a un altro Stato UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro in cui vengono utilizzati. Per le prestazioni di servizi con luogo di prestazione in UE (inclusi i servizi TTE - Telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) possono aderire al regime OSS anche soggetti passivi extra-UE (OSS non UE).
  • IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi (extra-UE) e destinati al consumo in uno stato UE in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. I regimi speciali consentiranno di applicare le imposte dei vari Stati di destinazione senza dovervi aprire una posizione IVA: l'imposta sulle vendite sarà dichiarata e versata trimestralmente all'Erario nazionale per poi essere ripartita tra i vari Stati. Il sistema di assolvimento dell’IVA sarà quindi centralizzato e gestibile tramite portale elettronico. La pre-iscrizione agli sportelli OSS e IOSS è già possibile sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.
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