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La versione aggiornata della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” fornisce nuove istruzioni per le fatture cartacee di acquisto beni con addebito IVA emesse da San Marino.
3 November 2022
Nell’ultimo aggiornamento della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito nuove istruzioni sugli scambi Italia - San Marino.
Si specifica, in particolare, che "il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite SDI per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta".
Dunque, la comunicazione al Sistema di Interscambio da parte del soggetto passivo IVA italiano è obbligatoria per le fatture cartacee con addebito dell'imposta emesse da operatori della Repubblica di San Marino e il nuovo tipo documento da predisporre è TD28.
Il tipo documento creato per l'adempimento comunicativo all'AdE prevede i seguenti campi:
Imponibile e imposta devono essere riportati come indicato nella fattura cartacea ricevuta.
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